(massima n. 1)
Tutte le societą commerciali a totale o parziale partecipazione pubblica, quale che sia la composizione del loro capitale sociale, le attivitą in concreto esercitate, ovvero le forme di controllo cui risultano effettivamente sottoposte, restano assoggettate al fallimento, essendo loro applicabile l'art. 2221 c.c. in forza del rinvio alle norme del codice civile, contenuto prima nell'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 e poi nell'art. 1, comma 3, del d.l.vo n. 175 del 2016.