(massima n. 1)
La rinuncia in sede transattiva avente a oggetto non il contratto illecito, quanto l'azione di nullitą volta all'accertamento di tale illiceitą, costituisce una rinuncia ai diritti conseguenti alla declaratoria giudiziale della nullitą, in contrasto con l'art. 1972, comma 1, c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la rinuncia a un'azione di nullitą di un contratto per violazione del patto commissorio traente causa da un contratto di transazione, volto a chiudere la lite pendente, fosse priva di fondamento causale, siccome fondata su una transazione nulla per contrasto con il divieto stabilito dall'art. 1972 c.c.).