(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento dell'indennitā ai sensi dell'art. 1751 c.c., č necessario che l'agente abbia procurato al preponente nuovi clienti ovvero abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i contraenti giā acquisiti, restando conseguentemente esclusa dall'ambito di applicabilitā di tale norma l'attivitā di reclutamento e coordinamento degli agenti, in quanto quest'ultima, pur rilevante sul piano organizzativo, si pone come strumentale ed accessoria rispetto a quella, direttamente volta alla promozione della clientela, che l'indennitā di cessazione del rapporto č specificamente finalizzata a premiare.