(massima n. 1)
In applicazione del principio del favor divisionis, cui č ispirato l'art. 720 c.c., nel caso in cui, in presenza d'una pluralitā di richieste di assegnazione, nell'ereditā sia compreso un immobile non comodamente divisibile, salvo che vi siano ragioni di opportunitā (ravvisabile nell'interesse comune dei condividenti) va accolta la richiesta di attribuzione di detto bene del coerede condividente titolare della quota maggiore, e non quella di attribuzione congiunta del bene degli altri aventi diritto a quote tra loro eguali, atteso che quest'ultima a differenza dell'attribuzione del bene al maggior quotista comporterebbe il protrarsi della comunione, sia pure con riferimento ad un numero di partecipanti minore di quello originario.