(massima n. 1)
I doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - essendo diretti a salvaguardare l'utilitą della controparte nei limiti dell'interesse proprio, dell'accessorietą all'obbligazione pattuita e della necessitą di non snaturare la causa contrattuale - non impongono al debitore di avvertire il creditore dell'imminente scadenza del termine di prescrizione del suo credito.