(massima n. 1)
La devoluzione del fondo enfiteutico può essere separatamente richiesta nei confronti di ciascuno dei coenfiteuti, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Ne deriva che la pronuncia di devoluzione è utilmente resa nei limiti delle quote dei concessionari evocati in giudizio e non si estende all'enfiteuta che non ne sia stato parte, né pregiudica i suoi diritti sull'intero fondo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidoneo a determinare la nullità di un procedimento ex art. 972 c.c., promosso contro più coenfiteuti, il fatto che il giudizio di primo grado si fosse svolto nei confronti di un soggetto diverso, ancorché omonimo, da uno dei concessionari e che il giudice di appello non avesse disposto la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio).