(massima n. 1)
Il divieto di costruire a distanza inferiore a tre metri da una preesistente veduta, stabilito dall'art. 907 c.c. a salvaguardia di tale diritto, riguarda in genere una "fabbrica" realizzata a distanza inferiore da quella prevista dalla legge, di qualsiasi materiale e forma, idonea ad ostacolare stabilmente l'esercizio della "inspectio" e della "prospectio" e, quindi, anche i muri di cinta, i quali - secondo la previsione di cui all'art. 878, comma 1, c.c. - sono soltanto esentati dal computo della distanza tra costruzioni su fondi finitimi di cui all'art. 873 c.c. e non anche dall'osservanza delle distanze stabilite a tutela delle vedute. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di merito aveva negato che una vetrata fosse «di impedimento alle vedute attoree», argomentando, fra l'altro, in base all'art. 878 c.c. che non è invece applicabile in materia di distanza dalle vedute).