(massima n. 1)
L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilitą e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietą con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilitą di cui all'art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di prioritą dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceitą del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per avere applicato, ai fini dell'ammontare del risarcimento, pure il criterio della "prioritą dell'uso" in un caso in cui le immissioni provenienti da un'officina superavano la soglia di normale tollerabilitą).