(massima n. 1)
Nel vigore dell’art. 1 L. n. 431/98 (il quale per il contratto di locazione richiede la forma scritta ad substantiam), deve ritenersi che in caso di assenza di un contratto scritto ove - tuttavia - esista un documento scritto con la firma di una sola parte, la sua produzione in giudizio da parte del contraente che non lo ha firmato ma che ne ha il possesso, vale ad assolvere il requisito della forma scritta del contratto, poiché tale comportamento va inteso come volontà di aderirvi, equivalente alla contestuale sottoscrizione. In tale prospettiva, quindi, la raccomandata prodotta dall’inquilino, a lui indirizzata dal proprietario, contenente il diniego di rinnovo del contratto di locazione e l’esplicita indicazione dei motivi e della data della scadenza, assolve pienamente al requisito della forma scritta richiesta dall’art. 1 cit.