(massima n. 1)
Per il periodo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, i versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare - sia che il fondo abbia personalitą giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore stesso - hanno natura previdenziale, non retributiva, sicché non rientrano nella base di calcolo delle indennitą collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.