(massima n. 1)
In tema di trattamento di fine servizio per i pubblici dipendenti giā assunti alla data del 31 dicembre 1995, č demandata alla contrattazione collettiva soltanto la definizione delle modalitā applicative della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto (art. 2, comma 7, della legge n. 335 del 1995) e la "nuova regolamentazione contrattuale della materia", destinata a superare la previgente disciplina ex art. 72, comma 3, del d.l.vo n. 29 del 1993, ora trasfuso nell'art. 69, comma 2, del d.l.vo n. 165 del 2001, va riferita ad un intervento complessivo di modifica del quadro normativo e non a meri interventi specifici su taluni punti, quale l'inclusione di voci retributive nella base di calcolo dell'indennitā di buonuscita. Pertanto, attesa l'inderogabilitā della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l'indennitā di buonuscita, in difetto di specifiche disposizioni, all'autonomia collettiva č preclusa l'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella relativa base di calcolo. (Nella specie, per un dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 1995, č stata esclusa la computabilitā della retribuzione di posizione di cui al c.c.n.l. 2002/2005 del comparto universitā).