(massima n. 1)
In tema di trattamento di fine rapporto, gli accordi aziendali possono derogare al principio di onnicomprensivitą della retribuzione di cui all'art. 2120, secondo comma, c.c. (anche nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982) solo in modo chiaro ed univoco. Ne consegue l'inidoneitą della clausola contrattuale di cui all'art. 4 dell'accordo aziendale del 24 maggio 1986 per il personale delle ferrovie ad escludere l'indennitą di presenza ai fini del computo del TFR, limitandosi la disposizione a prevedere che l'erogazione degli importi di cui all'accordo "non possono comportare oneri riflessi sugli istituti contrattuali e di legge vigenti".