(massima n. 2)
In relazione alla cosiddetta «indennitą estero» che concorre a determinare l'ammontare della indennitą di anzianitą e del trattamento di fine rapporto qualora sia ritenuta dal giudice di merito con motivazione esente da censure avente natura retributiva il requisito della continuitą, necessario secondo il vecchio testo degli artt. 2120 e 2121 c.c. ai fini della determinazione della indennitą di anzianitą, va inteso in senso relativo e non equivale a definitivitą, ma all'attitudine a continuare per un periodo di durata indeterminata e corrispondente a periodicitą ed ordinarietą della prestazione, in contrapposto alla saltuarietą ed occasionalitą della stessa.