(massima n. 1)
In tema di compenso per le festivitą infrasettimanali, ai sensi dell'art. 5, comma terzo, ultima parte, legge 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dalla legge 31 marzo 1954 n. 90, il compenso aggiuntivo previsto per il caso in cui le festivitą nazionali coincidano con la domenica, spetta al lavoratore retribuito in misura fissa che, in tali giorni, riposi; tale compenso trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festivitą non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in pił di riposo e la misura fissa della sua retribuzione lo priverebbe, in mancanza di siffatta previsione normativa, di un corrispondente compenso.