(massima n. 1)
La maggiore remunerazione del lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, spettante in misura proporzionalmente ridotta anche nel caso in cui la penositā risulti compensata dalla fruizione di riposi in giorni successivi, consegue all'applicazione dei principi stabiliti dall'art. 36 Cost., che tutelano, specificamente, inderogabili e indisponibili diritti dei lavoratori subordinati, derivanti dal contratto di lavoro ed aventi natura economica, pur se posti a tutela anche di interessi non strettamente patrimoniali; pertanto, ove il lavoratore richieda, in relazione alle indicate modalitā della prestazione, in aggiunta a tale maggiorazione economica, anche il risarcimento del danno non patrimoniale, per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione delle attivitā realizzatrici della persona umana, č tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all'art. 36 Cost., potendo anche assumere adeguata rilevanza, nell'ambito specifico di detta prova, il consenso dello stesso lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo.