(massima n. 1)
Il principio fissato dall'art. 2109 c.c., così come inciso dalla sentenza n. 616 del 1987 della Corte costituzionale, secondo cui la malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso, è destinato ad operare ogni volta che le funzioni tipiche delle ferie risultino in concreto pregiudicate dall'insorgenza della infermità, indipendentemente dall'esistenza o meno di una disciplina che colleghi l'interruzione delle ferie a specifiche ipotesi di evento morboso. In assenza di ulteriori disposizioni di legge in materia, possono intervenire norme integrative di fonte negoziale, le quali però (analogamente all'eventuale normativa legale di dettaglio) non possono precludere o limitare l'esercizio del diritto, rendendolo difficoltoso nell'attuazione, così come non può ritenersi il lavoratore, che abbia regolarmente comunicato il suo stato di malattia e quindi messo in grado il datore di lavoro di conseguire gli opportuni accertamenti a riguardo, gravato dall'onere di provare che la malattia abbia realmente impedito il godimento delle ferie. (Omissis).