(massima n. 1)
La formazione progressiva del giudicato connessa all'annullamento con rinvio disposto ai soli fini della rideterminazione della pena non preclude la possibilitą di far valere, o di rilevare di ufficio, nel successivo giudizio di cassazione in cui sia impugnata la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio, l'estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento, in conseguenza della dichiarazione di illegittimitą costituzionale della norma incriminatrice contestata che abbia determinato la modifica del regime sanzionatorio in senso pił favorevole all'imputato. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di parziale incostituzionalitą dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in tema di illeciti paesaggistici, da parte della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2016 - intervenuta dopo la proposizione del secondo ricorso per cassazione - con conseguente riqualificazione del reato come contravvenzione ai sensi dell'art. 181, comma 1, stesso d.lgs.).