(massima n. 1)
In tema di decisioni assunte dalla Corte di appello in camera di consiglio (nella specie, impugnazione di sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato), il termine a comparire č quello di venti giorni stabilito dall'art. 601 comma 3, cod. proc. pen. dovendosi ritenere che questa norma, per la sua collocazione e per il suo contenuto specifico, disciplini in via generale, quanto agli atti preliminari, lo svolgimento del giudizio di impugnazione, sia per il dibattimento, sia per le forme camerali, riguardando il rinvio all'art. 127 cod. proc. pen., di cui dall'art. 599, comma 1 dello stesso codice, il solo svolgimento dell'udienza camerale e non anche il pił breve termine di comparizione.