(massima n. 1)
In tema di convalida dell'arresto per uno dei delitti per in quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza (nella specie, evasione dagli arresti domiciliari), il giudice, ove ne ricorrano i presupposti e taluna delle esigenze cautelari, può disporre la misura della custodia cautelare in carcere solo se ritiene che all'esito del giudizio sarà irrogata una pena detentiva superiore ai tre anni, atteso che la deroga ai limiti di pena di cui agli artt. 274, comma 1, lett. c) e 280 cod. proc. pen., prevista dall'art. 391, comma 5, cod. proc. pen., non può essere estesa anche al limite imposto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di un'interpretazione analogica in "malam partem".