(massima n. 1)
L'annullamento di una ordinanza cautelare per motivi formali, quali la mancanza di un'autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini peliminari dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva, non impedisce la rinnovazione della misura atteso che il divieto di rinnovazione, di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., non si riferisce ai casi di annullamento ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha aggiunto che l'applicazione di detto principio non determina la violazione del principio del "ne bis in idem", nč una disparitā di trattamento rispetto alle ipotesi disciplinate dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., trattandosi di una norma di carattere derogatorio rispetto al principio generale secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il vincolo del "giudicato cautelare interno" opera solamente nel caso in cui vi sia stata una valutazione sul merito della domanda cautelare del pubblico ministero).