(massima n. 1)
In tema di riesame di misure cautelari personali, il controllo da parte del tribunale sulla sussistenza del requisito dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prescritto dall'art. 292, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere svolto analizzando l'ordinanza cautelare nel suo complesso, prescindendo dalla sua struttura formale e dalla sua eventuale suddivisione in paragrafi dedicati all'analisi di singoli reati, in quanto la valutazione in ordine ad un singolo reato, pur mancando un paragrafo specifico allo stesso dedicato, può essere contenuta in altre parti del provvedimento, anche riferibili ad altre fattispecie criminose.