(massima n. 1)
Il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell'udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate, siano sentiti solo se compaiono, sicché, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, é sufficiente che vi sia stata la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la richiesta di differimento dell'udienza fissata dinanzi al Tribunale della Libertà per concomitanti impegni professionali del difensore non imponga il rinvio ad altra udienza).