(massima n. 1)
Nel procedimento di sorveglianza, ai fini dell'eventuale rinvio dell'udienza camerale, non č rilevante l'impedimento del difensore a seguito di concomitante impegno professionale, attesa l'assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e la specificitā del procedimento, che risiede nella necessitā di assicurare celeritā all'applicazione del giudicato, dovendo sopperirsi alla mancanza del difensore di fiducia con la nomina di uno d'ufficio. (In motivazione la Corte ha precisato che l'impedimento č invece rilevante nel giudizio camerale di appello nel quale trova applicazione l'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen.).