(massima n. 1)
La nullitā della sentenza di condanna pronunciata dal tribunale ordinario nei confronti di un soggetto che, successivamente, č risultato essere minorenne all'epoca dei fatti, non č deducibile nella fase esecutiva, mentre la revisione č ammissibile solo in presenza di nuovi elementi idonei a comprovare che il condannato, al momento dei fatti, fosse un minore infraquattordicenne, perciō non imputabile.