(massima n. 1)
"Prova nuova", rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura di prevenzione della confisca, ai sensi dell'art. 28, comma primo, lett. a) D.Lgs. 159 del 2011, č solo quella scoperta (anche se preesistente) dopo che la misura č divenuta definitiva, o quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile, ma non dedotta, nell'ambito del suddetto procedimento.