(massima n. 1)
Il giudice d'appello, a cui sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità della sentenza del giudice di pace recante imputazione e motivazione afferente ad altra e diversa vicenda processuale, non può sostituirsi al primo giudice correggendo la motivazione nell'ambito del potere di integrazione, ma deve trasmetteregli gli atti per non privare l'imputato di un grado del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'ipotesi di motivazione del tutto avulsa dalla vicenda processuale per cui è processo è assimilabile a quella di omessa motivazione).