(massima n. 1)
La regola di giudizio compendiata nella formula "al di lą di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimitą esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicitą manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova.