(massima n. 1)
La richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di decreto di giudizio immediato può essere revocata solo fino alla adozione del decreto di fissazione dell'udienza per l'ammissione del procedimento speciale, ai sensi dell'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il superamento del vaglio preliminare da parte del giudice circa l'insussistenza di cause di inammissibilità della richiesta e la successiva attivazione della procedura disciplinata dall'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. costituiscono effetti giuridici della richiesta di giudizio abbreviato che, ove già realizzatisi, la rendono irrevocabile).