(massima n. 1)
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, era gią stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non era stato emesso il decreto di irreperibilitą.