(massima n. 1)
L'identificazione dell'indagato ad opera della polizia giudiziaria č validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsitā delle indicate dichiarazioni.