(massima n. 1)
In tema di riesame di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, rinnovata ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., il tribunale deve valutare se la nuova ordinanza, completamente autonoma rispetto a quella dichiarata inefficace, sia adeguatamente e specificatamente motivata in ordine alla sussistenza di "eccezionali esigenze cautelari", a nulla rilevando se essa si fondi, o meno, su elementi gią sussistenti al momento di emissione della prima ordinanza ovvero sopravvenuti rispetto a quest'ultima. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che tali qualificate esigenze cautelari si distinguono da quelle ordinarie per il grado di pericolo, che deve superare la concretezza e l'attualitą richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen. per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove non sottoposto a misure coercitiva, continui nella commissione di delitti della specie di quello per cui si procede).