(massima n. 1)
In tema di riesame, l'omesso deposito, richiesto dalla difesa dell'indagato, da parte del pubblico ministero dei file audio delle registrazioni delle conversazioni intercettate, utilizzate per l'emissione dell'ordinanza cautelare, determina l'inutilizzabilitą a fini cautelari delle predette conversazioni, dovendosi escludere che, dinanzi a tale omissione, la difesa abbia l'onere di chiedere un rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui l'omesso deposito delle registrazioni era stato determinato dalla necessitą di completamento delle operazioni di masterizzazione).