(massima n. 1)
La condanna alle spese processuali relative al procedimento incidentale di riesame non costituisce titolo autonomo, suscettibile di immediata esecuzione, in quanto il recupero di tali spese postula la definizione del procedimento principale, il cui esito, in caso di condanna, determina l'attivazione della relativa procedura. (Fattispecie di rigetto di riesame di un sequestro preventivo successivamente revocato, nella quale la S.C. ha giudicato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per l'annullamento del provvedimento reiettivo del Tribunale della libertą, del quale era comunque stato richiesto l'accoglimento ai fini delle spese del procedimento di riesame).