(massima n. 1)
Nel caso in cui la richiesta di riesame sia stata presentata dall'indagato detenuto in busta chiusa all'amministrazione penitenziaria, i termini per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame e per la decisione decorrono non gią dalla data di presentazione dell'istanza - come nel caso in cui essa sia ricevuta dal direttore del carcere ex art. 123 cod. proc. pen. - ma da quella successiva dell'effettiva ricezione dell'atto da parte della cancelleria del giudice del riesame.