(massima n. 1)
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessitą di una "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura, mentre invece gli elementi fattuali possono essere trascritti cosģ come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiesta. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non vi sono schemi rigidi l'osservanza dei quali consente di ritenere soddisfatto il requisito dell'autonoma valutazione, essendo il giudice libero di adottare le formule pił opportune a giustificare la decisione).