(massima n. 1)
Non sussiste incompatibilitā, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., del giudice per l'udienza preliminare che ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato rispetto alla successiva celebrazione dell'incidente probatorio, posto che in quest'ultimo il giudice non compie alcuna attivitā decisoria di merito, ma esclusivamente di direzione dello stesso; né la relativa questione č, comunque, ammissibile in sede di legittimitā ove non sia stata preceduta da istanza di ricusazione.