(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, si applicano le regole ordinarie, e non invece la disposizione di cui all'art. 11, comma terzo, c.p.p., quando il procedimento connesso č ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario č stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, una volta intervenuta l'archiviazione del procedimento riguardante magistrati, l'A.G. originariamente incompetente per il procedimento connesso non poteva essere pił privata della trattazione di quest'ultimo).