(massima n. 1)
La speciale competenza stabilita dall'art. 11, comma terzo, c.p.p. per i procedimenti connessi a quello riguardante magistrati ha natura di competenza per territorio ed č, pertanto, rilevabile, ai sensi dell'art. 21, comma secondo, c.p.p., prima della conclusione della udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma primo, c.p.p..