(massima n. 1)
In tema di competenza nei procedimenti riguardanti i magistrati, la disciplina stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. ha natura eccezionale, limitata alle ipotesi in cui un magistrato assume la qualitą di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato; ne consegue che essa č riferita soltanto alla fase delle indagini preliminari e al procedimento di cognizione e non ammette interpretazioni estensive o analogiche, che ne consentano l'applicazione anche nella fase esecutiva. (In applicazione del principio la Corte ha annullato l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, che aveva individuato la competenza del magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen.).