(massima n. 1)
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione il valore della controversia ai fini della competenza si determina, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., in base all'importo indicato nell'atto di pignoramento, atteso che non assume rilievo la circostanza che l'opposizione sia limitata ad una sola parte del credito azionato esecutivamente.