(massima n. 1)
Nellipotesi di sospensione dellesecuzione su accordo delle parti ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c., la parte interessata alla riassunzione del processo č tenuta soltanto al deposito, nel termine perentorio di dieci giorni dalla cessazione del periodo di sospensione, della relativa istanza, mentre il decreto di fissazione delludienza deve essere comunicato a cura della cancelleria.