(massima n. 1)
Nell'espropriazione presso il terzo proprietario, costituisce condizione di procedibilitą il previo esperimento, con esito positivo, di un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'alienazione del bene dal debitore al terzo; tale principio trova applicazione anche quando l'espropriazione sia promossa in forza di conversione in pignoramento, ex art. 320 c.p.p., di un sequestro conservativo penale di beni di terzi acquirenti a titolo oneroso dall'imputato, condannato con sentenza penale al risarcimento dei danni in favore della parte civile.