(massima n. 1)
In tema di revocazione, l’art. 395, n. 4, c.p.c. circoscrive la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. Pertanto, la circostanza che un certo fatto non sia stato considerato dal giudice non implica necessariamente che quel fatto sia stato espressamente negato nella sua materiale esistenza (potendo, invece, esserne stata implicitamente negata la rilevanza giuridica ai fini del giudizio), perché, altrimenti, si ricondurrebbe all'ambito del giudizio per revocazione, piuttosto che nell’ordinario giudizio di impugnazione, ogni fatto che non sia stato espressamente considerato nella motivazione giudiziale, tanto più che l’art. 111 Cost. non impone di prevedere quale causa di revocazione l’errore di giudizio o di valutazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto sussistenti i presupposti della revocazione per la mancata valutazione della determinazione di un commissario “ad acta”, estensiva anche alle case di cura che non fossero state parti del relativo giudizio amministrativo della remunerazione delle loro prestazioni sulla base delle tariffe nazionali di cui al d.m. Sanità del 14 giugno 1994).