(massima n. 1)
In tema di giudizio di cassazione, il rispetto del termine per il deposito delle memorie scritte di parte deve essere verificato con riguardo al momento in cui le stesse pervengono in cancelleria, e non a quello in cui sono spedite, non essendo applicabili le modalitą di spedizione previste, in via eccezionale, solo per il ricorso e il controricorso, atteso che non sono ancora operative, per il giudizio di legittimitą, le norme relative al cd. processo telematico e che, pertanto, deve essere assicurato il diritto della controparte di prenderne visione entro un tempo ragionevole.