(massima n. 1)
Allorquando venga dedotta in contratto, come modalitą e mezzo di pagamento del corrispettivo di un appalto, una moneta non avente corso legale nello Stato ed essa non sia indicata con la clausola «effettiva» o altra equipollente, né risulti che le parti abbiano avuto riguardo ad una specie monetaria avente valore intrinseco, la norma da applicare alla fattispecie č quella di cui all'art. 1278 c.c., secondo la quale il debitore ha facoltą di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento, con conseguente impossibilitą per il creditore di ottenere la rivalutazione del credito per la differenza tra il cambio all'epoca della stipulazione e quello all'epoca della soluzione.