(massima n. 1)
Nelle obbligazioni risarcitorie, l'equivalente pecuniario del danno è espressione di un dato meramente numerico, non suscettibile di oscillazioni per effetto delle alterne vicende dei cambi tra valuta nazionale e valute estere nel corso della mora (e del processo), proprio perché rappresentativo, per definizione, di un valore insensibile ad ogni successiva variazione in quanto rapportabile ad una diminuzione patrimoniale «istantanea» (verificatasi, cioè, in coincidenza con il momento della produzione del danno). Se, pertanto, l'acquisto di una partita di merci, poi perdute dal depositario, sia stato compiuto, dal depositante, in moneta straniera, il corrispondente risarcimento in divisa nazionale risulterà necessariamente vincolato, per l'indicata esigenza di certezza, al cambio del giorno di produzione dell'evento dannoso (e, cioè, della perdita della res), salvo adeguamento (atteso il principio dell'obbligo dell'integrale ripristino della originaria condizione patrimoniale del danneggiato) della corrispondente somma, espressa in moneta italiana, alla svalutazione della moneta nazionale (che, come è noto, non ne incrementa il valore reale, ma lo commisura soltanto al variato potere di acquisto) eventualmente sopravvenuta fino al momento della decisione.