(massima n. 1)
Nel caso in cui, nell’ambito di un processo che veda la proposizione cumulativa di domande, sia stata avanzata rituale istanza ex art. 186 quater c.p.c. solo su alcune delle stesse, ove il giudice erroneamente decida anche le domande per le quali l’istanza non era stata validamente o tempestivamente presentata, il giudice di appello dinanzi al quale sia stato denunciato l’errore, una volta dichiarata l’invalidità dell’ordinanza "in parte qua", è tenuto a decidere nel merito la controversia anche per le domande non interessate da valida richiesta di emissione di ordinanza post-istruttoria, senza che sia possibile disporre per le medesime la remissione al primo giudice.