(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā dell'aggravante prevista dall'ultimo comma dell'art. 614 cod. pen. (fatto commesso con violenza su persone o cose o da soggetto armato) non č sufficiente un rapporto occasionale tra gli atti di violenza e la violazione di domicilio, ma occorre un nesso teleologico tra le due azioni. Ne consegue che se la violenza č usata non per entrare o intrattenersi nell'altrui abitazione, ma per commettere un altro reato, la violazione č aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 2 stesso codice e il reato č procedibile a querela (Nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante con riferimento alla condotta del ricorrente che, dopo essersi introdotto nell'abitazione dell'ex coniuge, strattonava la donna, le strappava dalle mani il telefono cellulare e colpiva con dei calci la porta di ingresso, rilevando che dette azioni erano espressive di uno scatto d'ira ovvero del tentativo di impossessarsi del telefono con cui la donna intendeva chiamare le forze dell'ordine).