(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), non possono essere considerati luoghi di privata dimora quelli normalmente destinati ad attivitā di lavoro, di studio e di svago, ai quali chiunque possa accedere senza necessitā di preventivo consenso da parte dell'avente diritto, nulla rilevando che in essi possano anche svolgersi occasionalmente atti della vita privata, ferma restando, tuttavia, l'operativitā della tutela penale con riguardo alle parti di detti luoghi (quali, ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi), che abbiano eventualmente assunto le caratteristiche proprie dell'abitazione in quanto destinate anche allo svolgimento di atti della vita privata in modo riservato e con preclusione dell'accesso da parte di estranei. (Nella specie, in applicazione di tali principii, č stata esclusa la sussistenza del reato di violazione di domicilio in un caso in cui la condotta posta in essere dagli imputati era consistita nell'ingresso arbitrario, a scopo dimostrativo, nei locali di un istituto privato di istruzione).