(massima n. 1)
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuitā del fatto, non rientrando nella categoria dei provvedimenti giudiziari definitivi di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, non č soggetto ad iscrizione nel casellario giudiziale. (In motivazione, la Corte ha altresė precisato che, in caso di opposizione dell'indagato alla richiesta di archiviazione per particolare tenuitā del fatto, l'esame del giudice non č limitato ai profili di dissenso dedotti ed alla tenuitā, ma č esteso all'intera valutazione della responsabilitā del soggetto indagato).